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Trasparenza, valutazione e merito
 
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Trasparenza, valutazione e merito

L'Operazione Trasparenza era già stata avviata nel giugno del 2008 attraverso la pubblicazione dei dati dirigenziali e degli incarichi in atto presso il Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione. L'obbligo è stato poi esteso a tutte le pubbliche amministrazioni del territorio nazionale.  Nello specifico, ogni amministrazione è tenuta a comunicare e pubblicare on line: incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni; incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici; consorzi e le società a totale o parziale partecipazione pubblica; distacchi, aspettative e permessi sindacali, nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive; nominativi dei dirigenti (curriculum vitae, retribuzioni e recapiti istituzionali) e tassi di assenza e presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale (art. 21 della legge 69 del 18 giugno 2009).

 

Principali riferimenti normativi:

 

LEGGE N. 69/2009 ART. 21

Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale

 

    1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

    2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

    3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

D.LGS. 150/2009

Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle  pubbliche amministrazioni.

 


 



Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione
Operazione Trasparenza
Riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione



Legge 4 marzo 2009 n. 15
Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150
Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni


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