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Ufficio Tecnico - Sportello Unico per l'Edilizia
 
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Lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)

Attività edilizia libera

Denuncia di Inizio Attività (D.I.A)

Permesso di Costruire (P.C.)

Valutazione preventiva

Accertamento di conformità

 

Personale di riferimento

 
Denuncia di Inizio Attività (D.I.A)
Articoli da 8 a 11 della Legge Regionale n. 31/2002

Attività soggette a Denuncia di Inizio Attività

 

Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 8 “Interventi soggetti a denuncia di inizio attività obbligatoria” della Legge Regionale 25 Novembre 2002 n. 31, sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria;

b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro;

c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell’edificio o alterino anche la sagoma dell’edificio;

d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;

e) gli interventi di ristrutturazione edilizia;

f) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998, n. 11;

g) i mutamenti di destinazione d’uso senza opere;

h) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;

i) l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;

j) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d’opera di cui agli artt. 18 e 19 (**);
k) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all’art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;

l) le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6) dell’Allegato alla citata Legge Regionale n. 31/2002 (****);

m) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività agricola e l’apposizione di cartelloni pubblicitari.

 

(**) ovvero quando non si attuano variazioni essenziali definite ai sensi  dell’Art. 23 della stessa Legge Regionale n. 31/2002, così come segue:

 a) il mutamento della destinazione d’uso che comporta una variazione del carico urbanistico nei casi di cui al comma 1 dell’art. 28;

b) gli scostamenti di entità superiore al 10 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all’altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull’area di pertinenza;

c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunque superiori a 300 mc., con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali;
d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq;

e) le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia antisismica;

f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica.

 

(****) g) “interventi di nuova costruzione”, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti [dell’Allegato 1 “Definizione degli interventi edilizi” alla Legge Regionale n. 31/2002]. 

Sono comunque da considerarsi tali:

g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto g.6);

g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

g.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;

g.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale;

g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

 

Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 19 “Variazioni minori in corso d’opera” della Legge Regionale 25 Novembre 2002 n. 31:

1. Sono soggette a denuncia di inizio attività (D.I.A.), se conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia, le variazioni all’intervento previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d’opera qualora comportino mutamento di destinazione d’uso senza aumento del carico urbanistico, ovvero scostamenti e aumenti di cubatura e di superficie fino ai limiti stabiliti dall’art. 23, comma 1, lettere b), c) e d) della Legge Regionale n. 31/2002.

2. La D.I.A. può essere presentata anche successivamente alla realizzazione delle variazioni, comunque prima della comunicazione di ultimazione dei lavori, e deve contenere la dichiarazione del progettista di cui all’art. 10, comma 1.

3. La D.I.A. costituisce parte integrante dell’originario titolo abilitativo.

 

Disciplina della denuncia di inizio attività 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 10 “Disciplina della denuncia di inizio attività” della Legge Regionale 25 Novembre 2002 n. 31:

 

1. Il proprietario dell’immobile o chi ha titolo per presentare la denuncia di inizio attività , almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, presenta allo sportello unico per l’edilizia la denuncia, accompagnata dagli elaborati progettuali richiesti dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio e da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi dell’art. 481 del codice penale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, nonchè la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al Regolamento Urbanistico ed Edilizio e alla valutazione preventiva, ove acquisita.


2. La denuncia di inizio attività è accompagnata altresì dalla quantificazione e dal versamento del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dal titolo V della citata Legge Regionale n. 31/2002.


3. La denuncia di inizio attività è corredata dall’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di validità pari a tre anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella denuncia stessa. L’interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà dell’interessato. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata è soggetta a nuova denuncia di inizio attività.


4. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, da rendersi comunque entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia, ovvero dall’eventuale decorso del termine per l’esercizio dei poteri di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica. Ove tali atti non sono favorevoli, la denuncia è priva di effetti.


5. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale ed il parere o l’atto di assenso comunque denominato non sia allegato alla denuncia, spetta allo sportello unico per l’edilizia, entro dieci giorni dalla presentazione, richiedere all’autorità preposta il rilascio del medesimo atto. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il responsabile dello sportello unico per l’edilizia convoca una conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta giorni per l’inizio lavori decorre dal ricevimento dell’atto richiesto ovvero dall’esito della conferenza. La denuncia di inizio attività è priva di effetti se l’assenso è negato ovvero se la conferenza ha esito non favorevole.


6. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulta la data di ricevimento della stessa da parte dell’amministrazione comunale, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni eventualmente necessari.


7. Gli estremi della denuncia di inizio attività sono contenuti nel cartello esposto nel cantiere, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio.


8. La realizzazione delle trasformazioni con denuncia di inizio attività è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali vigenti per l’esecuzione delle corrispondenti opere.

 


Data di creazione: 19/08/2008
Data di modifica: 18/06/2009
versione stampabile


Titoli abilitativi, procedure ed adempimenti
Estratto RUE art. I.7

Modello 1
Denuncia Inizio Attività

Allegato 1
Soggetti connessi al procedimento

Allegato 2
Asseverazione progettuale

Allegato 3
Asseverazione progettuale sulla rispondenza alle norme tecniche e sismiche per le costruzioni

Modello A
Comunicazione inizio lavori

Modello B
Comunicazione ultimazione lavori - Dichiarazione di conformità del direttore lavori

Modello C
Richiesta proroga termini temporali


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